Certificati di malattia e visite fiscali: cosa cambia dal 2017

 

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Controlli più severi (che scattano il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati) e sanzioni pesanti in caso di irreperibilità.

Con il 2017  cambiano le regole per la malattia e l’assenza dal lavoro. In particolare, tra le novità introdotte con l’anno nuovo ci saranno i controlli più severi (che scattano il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati) e le sanzioni in caso di irreperibilità. Rimangono rigide tutte le altre regole per la malattia del lavoratore: se non vi è effettiva comunicazione dell’assenza da parte del lavoratore, se non si invia il certificato medico, e se non si è reperibili alla visita fiscale di controllo, si rischia di andare incontro a rischi e sanzioni anche importanti. Ecco tutte le novità.

MALATTIA, QUANDO SI DEVE AVVERTIRE IL DATORE DI LAVORO
La prima cosa da fare quando ci si ammala è avvertire il datore di lavoro. Il tempo per farlo è regolato in base al contratto collettivo di lavoro applicato dall’azienda per la quale si lavora. Di norma bisogna avvertire:

  • prima dell’inizio del turno di lavoro, per le aziende che applicano i contratti collettivi di Telecomunicazioni, Terziario e Commercio, Turismo, Gomma/Plastica, Carta, Tessile/Abbigliamento/Confezioni, Grafica /Editoria, Alimentare;
  • entro 2 ore dall’inizio del turno lavorativo, per le aziende che applicano il Ccnl Autotrasporto;
  • entro 4 ore dall’inizio del turno lavorativo, per le aziende che applicano i Ccnl Autotrasporto (relativamente al personale viaggiante e soggetto a turni continui avvicendati), Legno/Arredamento, Chimica, Calzature;
  • entro il 1° giorno di assenza, per le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica.

L’invio del certificato medico non esonera dall’obbligo di comunicazione. E’ esonerato solo il lavoratore che riesce a dimostrare giustificato impedimento.

CERTIFICATO MEDICO
Il certificato medico per malattia va richiesto al medico curante entro 48 ore dal verificarsi della patologia che ha portato all’assenza. Sarà il medico a trasmetterlo in via telematica all’Inps: l’ente rilascerà la ricevuta con il numero di protocollo che, se previsto dal contratto, va comunicato al datore di lavoro.
In assenza del medico curante, il certificato può essere rilasciato da altro medico convenzionato o dalla guardia medica. In caso di ricovero è l’ospedale a provvedere a inviare il certificato. Se invece la trasmissione telematica risulta impossibile, è necessario inviare con raccomandata il certificato, entro lo stesso termine di 2 giorni previsto per l’invio telematico.

ORARI DI REPERIBILITA’ 2017
Nessuna novità per le fasce orarie di reperibilità che restano dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti privati. Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 per i lavoratori del settore pubblico.

ASSENZE GIUSTIFICATE
Può capitare, durante il periodo della malattia, che il dipendente debba assentarsi da casa. Ci sono motivazione per le quali l’assenza può essere considerata giustificata: fare una visita medica o il dover sottoporsi a visita di controllo in orario previsto per le fasce di reperibilità. E’ giustificata, come motivo di assenza, anche la causa di forza maggiore o che eviti conseguenze gravi per se o per i propri familiari.
Fanno eccezione casi di ricovero, patologie gravi che richiedono cure salvavita, infortuni sul lavoro e malattie professionali e malattie correlate ad invalidità o menomazioni. Altre motivazioni personali possono essere disposte dal medico di base che, in questo caso, contrassegnerà il certificato con il codice E.

GIUSTIFICAZIONI NON VALIDE
Ci sono delle scusanti che non sono considerate valide per assenza alla visita fiscale, anche se imputabili a sfortunate coincidenze. A nulla serve obiettare di non aver sentito il campanello o che il citofono era rotto o altre scuse del genere. Non è giustificabile neanche la scusa di non potersi alzare dal letto per andare a rispondere alla porta o al citofono.
Tali scusanti, anche se vere, non possono essere considerate valide poiché è onere del dipendente prendere tutti gli accorgimenti possibili affinché nelle fasce di reperibilità il medico possa trovarlo in casa.

VISITA FISCALE, SANZIONI PER CHI NON SI FA TROVARE IN CASA
Il lavoratore ha 15 giorni di tempo per giustificare l’assenza alla visita fiscale. In caso di assenza ingiustificata al controllo domiciliare, la sanzione comporta la perdita del 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di malattia. In caso di assenza anche alla seconda convocazione presso la Asl si perde il 50% dei restanti giorni di malattia. Alla terza assenza, invece, si perde tutta la retribuzione dovuta per il periodo di malattia.

(Fonte SIMGNEWS del 20 dicembre 2016)

Consigli per andare d’accordo con il “vostro” medico di medicina generale

  • Informatevi sugli orari di apertura e le modalità di accesso allo studio.
  • Rispettate le disposizioni dei decreti e delle leggi in vigore.
  • Ricordate che nei giorni pre-festivi e festivi, nonché dalle 20.00 alle 8.00, è in funzione il servizio di guardia medica.
  • Abbiate le idee chiare su ciò di cui avete bisogno e, soprattutto, con voi il TESSERINO SANITARIO, nonché il NOME ed il DOSAGGIO PRECISO DEI FARMACI che assumete.
  • Quando è possibile, fate ripetere le ricette in segreteria.
  • Non chiedete prescrizioni intestate ad altri.
  • Andate di persona a farvi visitare, se avete bisogno del certificato di malattia.
  • Ricordate che la pressione occasionalmente si può misurare anche in farmacia, evitando di sottrarre tempo prezioso a problemi medici.
  • Non chiamate sul cellulare, se non per situazioni di estrema gravità.
  • Rispettate le regole per la richiesta di visite domiciliari ai non trasportabili.
  • Per i certificati a pagamento (INPS, accompagnamento, Legge 104, Indennità di frequenza, uso assicurativo, palestra etc) prendete un appuntamento.
  • Per le prime visite prendete un appuntamento.
  • Per le richieste di ricovero o di indagini particolari (TAC, RM, Scintigrafie etc.) esibire la ricetta bianca intestata al paziente con diagnosi, nonché timbro con codice ordine dei medici e firma del medico prescrittore.
  • Ricordate sempre che non potete decidere, su consiglio di amici, parenti o farmacisti, ciò che potete avere come prescrizione.
  • Ricordate sempre che non potete decidere, anche dopo altra consulenza medica, ciò che il medico deve o non deve prescrivere.
  • L’anticipazione con rimborso è illegale.
  • Prima di lasciare lo studio controllate sempre tutte le prescrizioni.

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Come cambia la Sanità in Campania: la prescrizione dei farmaci dopo i decreti 56 e 57

sordi mutuaOgni giorno si verificano incomprensioni fra medici, pazienti e farmacisti, relativamente alle prescrizioni dei farmaci a carico del SSN, erroneamente definiti dalla popolazione come “mutuabili”.

Fin dai tempi del film in cui Alberto Sordi interpretava un estremizzato medico della mutua, le persone sono state  abituate a considerare le prestazioni sanitarie e le dispensazioni gratuite dei farmaci come un diritto incontestabile.

NON E’ PIU’ COSI’.

La spending review, le leggi nazionali sull’appropriatezza prescrittiva e la regolarizzazione della spesa farmaceutica, le note AIFA, i Decreti 56 e 57 pubblicati sul BURC n.41 del 29 giugno 2015 definiscono una cornice completamente diversa per i cittadini italiani e napoletani (cioè ogni cosa deve essere prescritta se pertinente ed appropriata).

In realtà, ogni farmaco ha una scheda tecnica su cui sono scritte le indicazioni per cui quel farmaco può essere somministrato. La prima regola è prescrivere un farmaco solo per le malattie in cui è effettivamente indicato. Tra tanti farmaci che vengono prescritti con la stessa indicazione (cioè per la stessa malattia) esistono però farmaci più “anziani” e farmaci più “giovani”. Quelli più “anziani”, il cui brevetto è scaduto e sono anche meno costosi, secondo le nuove norme, dovrebbero essere preferiti nelle prescrizioni.

La possibilità di prescrivere un farmaco più nuovo, ma anche più costoso, esiste ancora, ma con delle limitazioni  e con la necessità di giustificare l’impiego da parte di medici e specialisti arrivando, in casi particolari, a doverne persino motivare la scelta.

Praticamente, se avete bisogno di un farmaco a carico del SSN (cioè prescritto su ricetta con cui ritirarlo in farmacia) dovete sempre rivolgervi prima al medico di medicina generale (cioè il vostro medico di famiglia) il quale è stato investito dallo Stato del diritto-dovere di verificare se il farmaco può essere prescritto o meno.

Se vi rivolgete ad uno specialista pretendete sempre la prescrizione corretta con intestazione al paziente, ma anche diagnosi precisa, eventuale rimborsabilità del farmaco secondo le indicazioni vigenti e il timbro dello specialista proscrittore con indicazione della provincia e del codice di iscrizione all’ordine dei medici.

Le limitazioni riguardano principalmente alcune classi di recenti anti-ipertensivi, i farmaci per il colesterolo, alcuni antidepressivi ed alcuni farmaci per i dolori artrosici.

La presenza di invalidità o malattie specifiche non sempre garantisce la possibilità di aver prescritto il farmaco a tutti i costi, così come vi ricordo che l’anticipazione in farmacia senza ricetta è illegale.

Vi ho scritto tutto questo per dirvi che dovete fidarvi del vostro medico di medicina generale, che resta colui che ha più a cuore la vostra salute e non avrebbe alcun interesse nel non prescrivervi un farmaco per voi veramente indispensabile!